Somministrazione di lavoro a tempo determinato

La flessibilità è oggi la chiave per aprire la porta del mondo del lavoro. 

Un gate privilegiato che consente di inserirsi nelle migliori aziende del territorio nazionale e di valorizzare ogni professionalità. 

La somministrazione rappresenta una soluzione efficace sia per chi è alla ricerca di una prima occupazione sia per coloro che desiderino crescere professionalmente.

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Cosa sono le Agenzie per il Lavoro?

L’Agenzia per il Lavoro raccoglie quotidianamente i bisogni delle aziende e li trasforma in opportunità di lavoro per le persone.

Affianca azienda e lavoratori in un percorso comune, condiviso, improntato alla creazione di valore aggiunto per tutte le parti in gioco grazie alla profonda consapevolezza dell’importanza del suo ruolo.

Che cosa è la Somministrazione? 

La normativa di riferimento

La normativa di riferimento è contenuta nel D.Lgs. 81/2015 e successive modificazioni (Disciplina organica dei contratti di lavoro), che ha riscritto la disciplina dell’istituto della somministrazione di lavoro contenuta nel D.Lgs. 276/2003 (cosiddetta Riforma Biagi).

Soggetti coinvolti

La norma prevede il coinvolgimento di tre soggetti:

Azienda utilizzatrice

Azienda, ente, libero professionista, o anche privato, che necessita di figure professionali.

Agenzia per il Lavoro

Dev'essere una Agenzia Autorizzata dal Ministero del lavoro.

Lavoratore somministrato

Assunto con un contratto di Somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Due distinti rapporti contrattuali

La realizzazione della somministrazione di lavoro richiede la contemporanea presenza di due distinti rapporti contrattuali:

  • contratto di somministrazione tra l’Agenzia per il Lavoro e l’azienda utilizzatrice;
  • contratto di lavoro subordinato tra l’Agenzia per il Lavoro e il lavoratore.

Si instaura così un rapporto triangolare in cui l’Agenzia per il Lavoro permette all’azienda di inserire nel proprio organico la risorsa di cui ha bisogno e al lavoratore di collocarsi in modo regolare e tutelato.

soggetti coinvolti

La Causale

La causale è la motivazione per la quale viene stipulato un contratto a tempo determinato e indica il motivo per il quale l’azienda utilizzatrice assume il lavoratore a termine anziché a tempo indeterminato.

Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere stipulato:

  • SENZA CAUSALE: nel caso di primo rapporto di lavoro tra azienda utilizzatrice e lavoratore e per una durata non superiore ai 12 mesi;
  • CON CAUSALE: in caso di riassunzione presso la medesima azienda e in caso di durata superiore ai 12 mesi.

La causale deve rientrare in una delle seguenti ipotesi:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività dell’azienda;
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Parità retributiva e contributiva

Il lavoratore assunto ha diritto ad una retribuzione uguale a quella dei dipendenti dell’azienda utilizzatrice che svolgano identiche mansioni e siano inquadrati allo stesso livello.

Lavoratore Dipendente

Paolo

Lavoratore dipendente

Azienda S.p.A.

Stesso CCNL

Stessa mansione

Stessa remunerazione

Lavoratore Somministrato

Mario

Lavoratore dipendente

Azienda S.p.A.

Stesso CCNL

Stessa mansione

Stessa remunerazione

Sicurezza

Il lavoratore dell’Agenzia per il Lavoro ha diritto alle stesse tutele che l’azienda utilizzatrice attua nei confronti dei propri lavoratori.

I lavoratori e l’Agenzia per il Lavoro

I lavoratori svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’azienda utilizzatrice, ma sono a tutti gli effetti dipendenti dell’Agenzia per il Lavoro, con particolare riferimento agli aspetti amministrativi.

In caso di somministrazione di lavoro presso diversi utilizzatori, tra l’Agenzia per il Lavoro e il lavoratore non è possibile superare la durata massima complessiva di 48 mesi.

Durata

Il contratto di somministrazione a termine non può avere una durata superiore a 24 mesi presso la medesima azienda utilizzatrice.

Per i contratti superiori ai 24 mesi è prevista l’assunzione diretta a tempo indeterminato o in Staff Leasing (somministrazione a tempo indeterminato).

In caso di somministrazione di lavoro presso diversi utilizzatori, tra l’Agenzia per il Lavoro e il lavoratore non è possibile superare la durata massima complessiva di 48 mesi.

Proroga

Sono possibili 6 proroghe per ogni singolo contratto, nell’arco del limite legale di 24 mesi.

In alcuni specifici casi previsti dalla normativa il contratto può essere prorogato fino ad un massimo di 8 volte, in particolare in caso di:

  • diverso limite massimo di durata previsto dalla contrattazione collettiva applicata dall’azienda utilizzatrice
  • lavoratori rientranti nelle categorie dei “lavoratori svantaggiati” o “molto svantaggiati”
  • lavoratori privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi
  • lavoratori con disabilità di cui alla legge n. 68/1999

Limiti di utilizzo

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’azienda utilizzatrice, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato, non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’azienda utilizzatrice al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti.

Non sono previsti limiti quantitativi per la somministrazione a tempo determinato di soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e per i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

Divieti di utilizzo

Il contratto di somministrazione non può essere utilizzato:

  • per sostituire lavoratori in sciopero;
  • presso unità produttive che nei 6 mesi precedenti abbiano effettuato licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce la somministrazione, a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
  • in caso di nuovi inserimenti presso unità produttive in cui sia operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione che interessi lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce la somministrazione;
  • da parte di aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.

Il valore della somministrazione

I vantaggi della somministrazione con Umana per il lavoratore sono:

  • un contratto di lavoro tutelante con garanzia di parità retributiva e contributiva 
  • un canale di accesso – o di reingresso – al mercato del lavoro serio e riconosciuto 
  • una rete di oltre 150 filiali che raccolgono quotidianamente i bisogni delle aziende e li trasformano in opportunità di lavoro per le persone 
  • opportunità lavorative disponibili in tutte le aree del Paese 
  • molteplici opportunità di accedere a strumenti di formazione dedicata all’ingresso in azienda grazie al fondo Forma.Temp 
  • un sistema di welfare ricco e articolato garantito da Ebi.Temp per un modello in cui la persona è posta realmente al centro, beneficiando di una stabilità e di una sicurezza che vanno oltre la durata della missione.

Il confronto tra il tempo determinato e la somministrazione

Contratto a tempo determinato
Contratto in somministrazione
4 proroghe in totale 6 proroghe per ogni contratto elevabili a 8 in determinate situazioni
Diritto di precedenza NO diritto di precedenza
Stop & Go NO Stop & Go
Limite percentuale legale 20% Limite percentuale cumulativo numero elevato di ipotesi di esclusione dai limiti
Computabile in organico NON computabile in organico
Termini impugnazione verso l’azienda: 180 gg (erano 120 gg) Termini impugnazione verso l’utilizzatore: 60 gg
Affiancamento solo se previsto da CCNL e solo per sostituzione maternità Affiancamento ante e post per ogni esigenza sostitutiva
Nessun preavviso in caso dimissioni Preavviso in caso dimissioni
Flessibilità funzionale Flessibilità funzionale più ampia
Welfare non sempre riconosciuto integralmente Welfare di settore anche aggiuntivo a quello dell’utilizzatore
Stabilizzazione a carico dell’azienda Possibilità di assolvere agli obblighi ex legge 68/1999

Welfare

I lavoratori in somministrazione possono accedere ad un sistema di Welfare ricco e articolato, attraverso gli enti bilaterali di settore: Ebitemp e Forma.Temp

Un modello in cui la persona è posta realmente al centro, beneficiando di una stabilità e di una sicurezza che vanno oltre la durata della missione.

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